Art. 28 — (R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 28 — (R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R). La quotazione…
Art. 28 — (R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R). La quotazione…
Art. 113-bis — Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter. La Consob: a) determina con regolamento i contenuti…
Art. 154.1 — Definizione
Ai fini della presente sezione sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.…
Art. 18
Quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati Le societa' controllate da una o piu' amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo…
Art. 66 — Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni
I mercati regolamentati: a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione; b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396~art28 · fonte su Normattiva