Art. 55 — (L) Gestione
I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L). Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L).
Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva