Art. 10 — (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 10 — (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali…
Art. 10 — (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali…
Art. 53 — (R) Modalita' di ridenominazione
La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al l° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo…
Art. 53 — (R) Modalita' di ridenominazione
La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo…
Art. 54 — (R) Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
… al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro. (R). Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo…
Art. 2 — (L-R) Definizioni
Nel presente decreto si intendono per: a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art10 · fonte su Normattiva