Art. 2(L-R) Definizioni

Nel presente decreto si intendono per:

  • a)strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
  • b)Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
  • c)Tesoro: Dipartimento del tesoro;
  • d)Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • e)Capo del debito pubblico: Dirigente generale, capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
  • f)Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
  • g)debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
  • h)debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
  • i)Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;
  • l)Conto: «disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria»;
  • m)titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • n)titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
  • o)prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
  • p)intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
  • q)ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
  • r)societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • s)societa' di gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di Stato -- M.T.S. - S.p.a.;
  • t)capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
  • u)sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • v)separazione cedolare: l'operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
  • z)mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
  • aa)ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
  • bb)valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria. (L-R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art2 · fonte su Normattiva