Art. 31(R) Regolamento del mercato

L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive societa' di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

  • a)le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operativita';
  • b)le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalita' tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
  • c)le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali;
  • d)gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;
  • e)i titoli e i contratti ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
  • f)le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
  • g)le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantita' negoziate. (R). I regolamenti di cui al comma 1, e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro 90 giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformita' al presente capo e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R). Per la pubblicita' dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).

Testo vigente dal 9 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397~art31 · fonte su Normattiva