Art. 72

[1]Localizzazione del dispositivo

[2](articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018)

[3]1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art72 · fonte su Normattiva