Art. 100

[1]Conciliazione in udienza

[2](articolo 48-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. 2. All'udienza la corte di giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. 3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4. La corte di giustizia tributaria dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art100 · fonte su Normattiva