Art. 20
[1]Trattamento economico dei magistrati tributari
[2](articolo 13-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. 2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale.
Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva