Art. 104 — T. U. 1923, art. 105
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[1]Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, e' punito con ammenda da lire 50 a 500.
[2]Se il fatto e' commesso dolosamente, la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva