Art. 107 — T. U. 1923, art. 108
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[1]Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.
[2]Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva