Art. 110 — T. U. 1923, art. 111
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[1]Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
[2]L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita' e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva