Art. 126T. U. 1923, art. 127

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[1]Nei territori di cui all'art. 122, finche' non sara' pubblicato il Codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate:

[2]Art. 32. (comma 2°). - L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza.

[3]Art. 33. - Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

[4]Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art126 · fonte su Normattiva