Art. 20 — T. U. 1923, art. 20
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[1]Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affliggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.
[2]Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'articolo 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[3]Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva