Art. 26T. U. 1923, art. 26

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[1]Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20 e non piu' tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

[2]1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

[3]2° La lista definitiva dell'anno precedente;

[4]3° I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorche' non vi siano stati reclami;

[5]4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

[6]L'altro esemplare della lista e degli elenchi e' conservato nella segreteria del Comune.

[7]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

[8]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art26 · fonte su Normattiva