Art. 34 — T. U. 1923, art. 34
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[1]Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.
[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva