Art. 38 — T. U. 1923, art. 38
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L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' degli articoli 28 e 31.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva