Art. 5T. U. 1923, art. 5

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Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sara' compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art5 · fonte su Normattiva