Art. 62 — T. U. 1923, art. 62, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nelle liste degli elettori della sezione.
[2]Una copia di dette liste e gli elenchi di coloro che sono contemplati all'articolo 3 devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.
[3]Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capojverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.
[4]La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, ((purche' di tre mesi anteriore al decreto)) che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.
[5]Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedi' anteriore alla domenica dell'elezione.
[6]Gli elettori non possono farsi rappresentare.
Testo vigente dal 25 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva