Art. 91 — T. U. 1923, art. 94, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente o per interposta persona vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva