Art. 93 — T. U. 1923, art. 96, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]I deputati impiegati, di cui all'articolo 87, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.
[2]Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.
[3]Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilita', di cui agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva