Art. 108 — T. U. 1926, art. 104, 105, 106, 107 e 108
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[1]Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni relative alla formazione, revisione o pubblicazione degli elenchi o delle liste elettorali o non fa eseguire le relative notificazioni o forma in tutto o in parte liste o elenchi falsi o altera o sopprime in qualsiasi modo le liste o elenchi medesimi o i relativi documenti ovvero esegue indebitamente la iscrizione o cancellazione dovute, o ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi o nelle liste o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duemila.
[2]Se il fatto o l'omissione siano dolosi, la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a lire 3000, oltre la interdizione del diritto di elettore e di eleggibile da due a sei anni, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva