Art. 109 — T. U. 1926, art. 109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.
[2]Alla stessa pena soggiacciono il podesta', il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva