Art. 34 — T. U. 1926, art. 30
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[2]Gli elettori emigrati all'estero, di cui ai due ultimi commi dell'art. 19, sono ripartiti nelle liste di sezione per ordine alfabetico ed inscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono compresi gli altri elettori.
[3]La lista, recante la firma del podesta' e del segretario comunale ed il bollo dell'ufficio municipale, viene rimessa al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[4]Questa, riscontrata la rispondenza della lista con i verbali di ripartizione degli elettori in sezioni, decide sui reclami, e l'approva. Poscia certifica in calce ad ogni lista il numero degli elettori in essa compresi.
[5]Per assicurare l'autenticita' delle liste, il presidente della Commissione elettorale provinciale provvede a far legare fra di loro i fogli che compongono ciascuna lista con un cordoncino che attraversi due fori praticati nel dorso dei fogli medesimi, fermando gli estremi del cordoncino con un sigillo metallico con le caratteristiche ufficiali di cui all'allegato A.
[6]Il sigillo di cui sopra e' tenuto in custodia dal presidente dalle Commissione elettorale provinciale.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva