Art. 35 — T. U. 1926, art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 120, nonche' delle sentenze, di cui all'articolo 37. Tali variazioni debbono essere fatte dal podesta' di volta in volta ed in ogni caso entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione degli elettori. Il podesta' allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[2]Egli deve inoltre introdurre nella lista le variazioni necessarie cosi' per cancellare le annotazioni relative a coloro 'che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 6, come per apporvi quelle relative a coloro che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
[3]Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
[4]La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nella lista permanente.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva