Art. 38 — T. U. 1926, art. 34
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[1]Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al podesta' le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione agli interessati, tutto senza spesa.
[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva