Art. 38T. U. 1926, art. 34

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[1]Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al podesta' le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione agli interessati, tutto senza spesa.

[2]La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.

[3]Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.

[4]Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art38 · fonte su Normattiva