Art. 40 — T. U. 1926, art. 36
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Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del codice di procedura civile, dalle spese di cancelleria e da quelle di notificazione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva