Art. 60 — T. U. 1926, art. 49
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[1]Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti la elezione, il podesta', assistito dal segretario comunale, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero siano eleggibili a consultori municipali.
[2]Ai prescelti il podesta' notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il venerdi' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
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