Art. 67 — T. U. 1926, art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 43, nonche' i deputati designati.
[2]Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva