Art. 74 — T. U. 1926, art. 71
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I mutilati e gl'invalidi di guerra nonche' gli elettori i quali, soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, si trovano nell'impossibilita', di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di loro fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.
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