Art. 80T. U. 1926, art. 78

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[1]Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore 24 chiudere l'urna contenente secondo i casi le schede gia' spogliate, l'altra urna che contiene le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede che si trovassero fuori delle urne, comprese quelle superate ai bisogni della votazione, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alle urne come al piego, devono apporsi le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo della medesima, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale. Indi il presidente distrugge le schede residue non preferite dall'elettore per l'espressione del voto e contenute nelle urne situate nell'interno di ciascuna cabina.

[2]Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 82, nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione trovasi il comune, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

[3]In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 82.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art80 · fonte su Normattiva