Art. 81 — T. U. 1926, art. 79; legge 1° luglio 1926, n. 1194
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[1]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo della sezione e sul quale appongono la firma il presidente e almeno due scrutatori.
[2]L'altro esemplare viene, entro il lunedi' susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[3]Il piego delle schede, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.
[4]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione.
[5]Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva