Art. 110T. U. 1919, art. 112

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare, ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.

[2]Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario Comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art110 · fonte su Normattiva