Art. 110-bis t.u.i.r. — Detrazioni d'imposta per oneri
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Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato. 48 52 73 78
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
48Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
52Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 8 ottobre 1997, n. 352
73La L. 8 ottobre 1997, n. 352 ha disposto (con l'art. 2, comma 11) che le presenti modifiche "si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460
78Il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) che nell'articolo 110-bis, comma 1, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 11 gennaio 2001 · versione 76 su Normattiva