Art. 113 t.u.i.r. — Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
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Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa' semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto ((dei profitti e delle perdite)) relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia. 1 In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono, purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e b) e da o) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r), nonche' quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo relativi a mutui garantiti su immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10. Per la determinazione del reddito complessivo delle societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2. Per le societa' di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
1con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1 gennaio 1988".
Testo vigente dal 1 marzo 1988 al 1 giugno 1994 · versione 1 su Normattiva