Art. 64 t.u.i.r. — Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
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Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Per l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili la deduzione e' ammessa nell'esercizio in cui avviene il pagamento o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1986 al 30 novembre 1991 · versione 0 su Normattiva