Art. 38 — Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative pecuniarie
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[1]1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente testo unico non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente titolo. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata gia' irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima e' comunque irrevocabile e si converte nella sanzione penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa gia' irrogata. 2. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente titolo, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale, ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con decreto le modalita' di devoluzione allo Stato dei beni di cui al comma 2, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana da versare nel bilancio dello Stato in "conto entrate eventuali del Tesoro". 4. Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 28. 5. Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative. 6. Nel caso previsto nel secondo periodo del comma 5, gli effetti del sequestro amministrativo cessano automaticamente ove, entro novanta giorni dall'avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla consegna o notifica dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo.
[2]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 21 ottobre 1988, n. 455 e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo vigente dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989 · versione 0 su Normattiva