Art. 8Versamento o cessione delle valute estere

1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le Banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione puo' essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate. 2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia, e delle banche abilitate e' poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario. 3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza. 4. Il Ministro del commercio con l'estero puo' rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni e di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonche' autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

Testo vigente dal 10 maggio 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art8 · fonte su Normattiva