Art. 112
[1]Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile.
[2]Le autorita' di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata.
[3]Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti