Art. 12-bis
[1]((1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se:
- a)non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato;
- b)e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- c)non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
[2]2. I volumi di acqua concessi sono altresi' commisurati alle possibilita' di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
[3]3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile se:
- a)viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
- b)non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
- c)sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
[4]4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti