Art. 14

[1]Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo.

[2]Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art14 · fonte su Normattiva