Art. 158

[1]Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia gia' provveduto col ricorso.

[2]Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia gia' provveduto col contro-ricorso.

[3]Il giudice puo' consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differira' la causa.

[4]Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art158 · fonte su Normattiva