Art. 159
[1]I documenti riuniti in uno o piu' fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice puo' differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.
[2]I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita e' cancellata dal ruolo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti