Art. 159

[1]I documenti riuniti in uno o piu' fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice puo' differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato.

[2]I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita e' cancellata dal ruolo.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art159 · fonte su Normattiva