Art. 172
[1]Il giudice puo' in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.
[2]Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.
[3]Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilita' di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.
[4]Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e' esecutivo contro le parti intervenute.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti