Art. 174
[1]Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.
[2]Se la domanda non s'e' fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia e' separata dalla causa principale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti