Art. 181
[1]All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.
[2]Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti