Art. 210

[1]Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

[2]Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art210 · fonte su Normattiva