Art. 219

[1]Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. 23

[2]La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1970, n. 1292

23

La L. 30 dicembre 1970, n. 1292 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista e' elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art219 · fonte su Normattiva