Art. 30
Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformita' dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse. 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090
22Il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti