Art. 31

Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sara' fissato nel disciplinare di concessione.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art31 · fonte su Normattiva