Art. 97
[1]Chi e' autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprieta' private, osservate le norme stabilite dall'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perche' i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
[2]Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennita' oltre quella di cui al precedente articolo 95.
[3]Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni puo' essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti